Aggiornamento: gennaio 2011
Il Codice della Strada vigente prevede le seguenti sanzioni (aggiornate biennalmente, vedi Decreto del Ministero della Giustizia 22 dicembre 2010) per chi circola senza aver effettuato la revisione o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti:
- OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14):sanzione pecuniaria da € 159,00 a € 639,00
- RIPETUTA OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14):sanzione pecuniaria raddoppiata (da € 318,00)
- OMESSA REVISIONE DI VEICOLO CIRCOLANTE IN AUTOSTRADA (art. 176, comma 18): da € 159,00 a € 639,00 e fermo amministrativo del veicolo, restituito dopo la prenotazione della revisione
Il comma 14 dell'articolo 80 é stato modificato con la legge 29 luglio 2010 n.120, che ha eliminato la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.
L'organo accertatore annota sulla carta di circolazione che il veicolo é sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione stessa presso una officina autorizzata ovvero presso l'ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti.
La già citata legge prevede che "nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369.
All'accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo"